I nuovi moltiplicatori per stabilire
il valore delle seconde case
Il maxiemendamento presentato dal Governo al decreto-legge contenente la manovra finanziaria prevede - per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione - la rivalutazione dei moltiplicatori per la determinazione degli imponibili ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Si tratta dei moltiplicatori che si applicano alle rendite catastali dei fabbricati (che - ad evitare risultati erronei - devono già essere rivalutate del 5%, senza distinzione tra prime e seconde case, in base all'aumento generalizzato delle rendite urbane disposto dall'art. 1, comma 48, della legge 662/'96) e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare in caso di trasferimento degli immobili. Se il valore dichiarato nell’atto è inferiore a quello come così determinato, l’Amministrazione finanziaria può rettificarlo in base al valore di mercato dell’immobile; se è superiore o uguale, tale potere di rettifica è precluso (c.d. criterio della valutazione automatica).
I moltiplicatori - già aumentati dalla Finanziaria 2004 - risultano così variati dal maxiemendamento del Governo:
- Terreni: da 82,5 a 90
- Fabbricati Gruppo D e Categoria A/10: da 55 a 60
- Fabbricati Gruppo E e Categoria C/1: da 37,4 a 40,8
- Fabbricati Gruppi A, B e C, (A/2, A/3 ecc..) da 110 a 120
I nuovi coefficienti dovranno essere utilizzati in caso di trasferimento di immobili per i quali non ricorrano le condizioni (previste dal Testo unico dell'imposta di registro-Nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima) per l'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa". Gli stessi si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Stessa decorrenza (finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dall'anzidetta data) per l'aumento dallo 0,25% al 2% dell'imposta sostitutiva sui mutui erogati per le "seconde case".