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News

Antiriciclaggio

Sanzioni a carico del Notaio, dei mediatori e dei clienti in caso di violazione degli obblighi

previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio.

A) - SANZIONI PER IL CLIENTE CHE INTERVIENE "PER CONTO" DI ALTRI CHE

OMETTE DI INDICARE LE GENERALITA' DELL'INTERESSATO O LE DICHIARA

FALSE.

- D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della

sicurezza pubblica)

Articolo 13, comma 8 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che

omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione

o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un

milione a lire dieci milioni (ID.: AMMENDA DA EURO 516,46 AD EURO 5.164,57)”.

B) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE AL

MINISTERO DELLE FINANZE DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI

ANTIRICICLAGGIO (UTILIZZO DEL CONTANTE O DI ASSEGNI TRASFERIBILI

OLTRE LA SOGLIA DEI 12.500 EURO).

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività

illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 1 “I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti

delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge

antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la

contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli

similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella

che ne effettua l'estinzione.

- comma 2 “La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 è punita con una

sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo

dell'operazione.

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 2, comma 1 (Ambito di applicazione):

“Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:

a) alle banche;

b) a Poste Italiane S.p.a.;

c) agli istituti di moneta elettronica;

d) alle società di intermediazione mobiliare (SIM);

e) alle società di gestione del risparmio (SGR);

f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);

g) alle imprese di assicurazione;

h) agli agenti di cambio;

i) alle società fiduciarie;

l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli

113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico

dell'intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.

374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero

nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo

dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti

che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi (1/b);

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di

natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di

operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;

4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio)

Articolo 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore):

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al

portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da

trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il

tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis

e 1-ter.”

C) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE OMETTE LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI

SOSPETTE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, O VIOLA GLI ALTRI OBBLIGHI

INFORMATIVI A QUEST'ULTIMO DIRETTI.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività

illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 4 “I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti

dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto,

gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio,

nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonché nelle rispettive

disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da _ 500 a _

25.000.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio).

Articolo 3, comma 4 (Segnalazioni di operazioni):

“L'Ufficio italiano dei cambi:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli relativi ad

omesse segnalazioni di cui sia venuto a conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti nei propri

archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentita la

commissione di cui all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno,

dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30

dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della presente legge,

nonché delle analisi concernenti anche singole anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che

possono essere chieste ai soggetti tenuti alle segnalazioni (7);

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore con la

partecipazione di rappresentanti delle autorità medesime, le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori

elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

f) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza indugio le

segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e corredate di una relazione tecnica, alla Direzione

investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il

Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata ovvero le archivia,

informandone gli stessi organi investigativi. Per effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo

previsto dall'articolo 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i

poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria

dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di

polizia valutaria può demandare l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto.”

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 8, comma 6 (Disposizioni transitorie e finali):

“L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni

interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC può acquisire dati, notizie e

documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.”

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (Legge antiriciclaggio).

Articolo 5, comma 10 (Sanzioni, procedure, controlli):

“L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità preposte alla vigilanza di settore, verifica l'osservanza da

parte degli intermediari abilitati delle norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente capo, nonché,

sulla base di criteri selettivi, il rispetto e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui all'articolo 3 da

parte dei soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i criteri generali con cui

l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di

determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operatività di ciascun

intermediario abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche mediante

accesso diretto, dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di criteri

generali stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le prescrizioni attuative di carattere tecnico, da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli intermediari abilitati sono tenuti ad

osservare. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, qualora

emergano anomalie rilevanti per l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio, l'Ufficio italiano dei

cambi, effettuati i necessari approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con l'autorità di vigilanza di

settore, ne informa gli organi investigativi di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f). Al controllo dell'osservanza

delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di

polizia valutaria della Guardia di finanza “.

D. Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di

provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a

norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 )

Articolo 5, comma 1 (Controlli):

“Ferme restando le competenze delle autorità competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui

sono demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi al settore

interessato, può indicare i dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che svolgono le attività indicate

nell'articolo 1 devono comunicare periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati registrati

ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197 del 1991 ed effettuare i trattamenti necessari.”

D) - SANZIONI A CARICO DEI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO DI

SOSPENSIONE (ADOTTATO DALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI) CHE NON

OTTEMPERANO ALLO STESSO.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività

illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 5 “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di

sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio è punito con una

sanzione amministrativa pecuniaria da _ 5.000 a _ 200.000”.

D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56

Articolo 3, comma 6 (Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni):

“L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f), può

sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto ore, sempre che ciò non possa determinare

pregiudizio per il corso delle indagini e per l'operatività corrente degli intermediari, dandone immediata

notizia agli organi investigativi medesimi”.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività

illecite).

- Articolo 7 (Sanzioni amministrative):

- comma 6 “All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio

decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista

dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24

novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.

- comma 7 “Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste

dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 .

E) - SANZIONI A CARICO DELLE PARTI RESPONSABILI DELLE INFRAZIONI ALLE

DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO (UTILIZZO DEL CONTANTE O DI ASSEGNI

TRASFERIBILI OLTRE LA SOGLIA DEI 12.500 EURO).

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 1 “Fatta salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si

applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sanzione

amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.”

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 1, comma 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore):

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al

portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da

trasferire è complessivamente superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il

tramite degli intermediari abilitati; per il denaro contante vanno osservate le modalità indicate ai commi 1-bis

e 1-ter.”

F) - SANZIONI A CARICO DEL NOTAIO CHE NON ISTITUISCE L'ARCHIVIO UNICO

ANTIRICICLAGGIO.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 4 “L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto

da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (ID.: DA

EURO 5.164,57 AD EURO 25.822,84).”

G) - SANZIONI A CARICO DEL NOTAIO CHE VIOLA GLI OBBLIGHI DI

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.

- D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività

illecite).

3. Obblighi di identificazione e di conservazione delle informazioni.

1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della

legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con

riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai

soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.

D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza

pubblica)

Articolo 13, comma 1: " Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto,

sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale

eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o

movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro (11)

presso: .....................OMISSIS".

Articolo 13, commi 4, 5 e 6: "4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di

pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le

complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono

essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del

soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1

sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e

gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri

collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1°

gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro (11/d)

sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello

eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale,

verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro

rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno

compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice

fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto

nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro (11/e) annui. I dati di cui al presente

comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo

da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati,

nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto

archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4

devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni".

Articolo 13, comma 7: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione

che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a

lire venticinque milioni” (ID.: MULTA DA EURO 2.582 AD EURO 12.911).

H) - SANZIONI PER IL NOTAIO CHE VIOLA L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA IN

RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 6: “Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma

8 è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire

cento milioni. (ID.: AMMENDA DA EURO 5.164,57 AD EURO 51.645,69).

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio).

Articolo 3, comma 8 (Segnalazioni di operazioni):

“È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia

comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai casi previsti dal presente articolo.”

MEDIATORI IMMOBILIARI

- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei

capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di

utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ).

- Articolo 1 (Ambito di applicazione):

“Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.

197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati

come: «legge n. 197 del 1991» si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4,

alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni,

iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente

richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come:

«T.U.L.P.S.»;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,

alla licenza di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.;

c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate,

all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per

conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito

presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio

1989, n. 39;

e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di

investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31

marzo 1988, n. 148;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti

preziosi, alla licenza di cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di

cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli

assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura;

m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della

legge 7 marzo 1996, n. 108;

n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come:

«testo unico bancario», all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.

- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei

capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di

utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ).

- Articolo 4, comma 3 (Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni

sospette):

“Per i soggetti che esercitano le attività previste nell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) ed

l), gli obblighi di identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono

integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle

del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per i

soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), gli obblighi di

identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati richiesti a

norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e comportano l'indicazione del valore catastale

dell'immobile oggetto della mediazione e delle parti interessate.

I) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE NON ISTITUISCE

L'ARCHIVIO UNICO ANTIRICICLAGGIO.

- D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio)

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli)

- comma 4 “L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto

da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (ID.: DA

EURO 5.164,57 AD EURO 25.822,84).”

L) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VIOLA GLI

OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE.

- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei

capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di

utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ).

- Articolo 6, comma 1 (Sanzioni):

“Alle violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione, previsti dall'articolo 4, si

applicano le sanzioni previste dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.

625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo

2, comma 1, della legge n. 197 del 1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di

operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 5, comma

5, della legge n. 197 del 1991.

D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza

pubblica)

Articolo 13, comma 1: " Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto,

sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale

eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o

movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro (11)

presso: .....................OMISSIS".

Articolo 13, commi 4, 5 e 6: "4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di

pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le

complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono

essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del

soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1

sono tenuti ad identificare mediante un apposito codice le operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e

gli enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri

collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere dal 1°

gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro (11/d)

sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, del soggetto che effettua l'operazione e di quello

eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita. Gli stessi dati, compreso il codice fiscale,

verranno acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro

rapporto continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno

compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice

fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai rapporti già in essere, il codice fiscale è acquisito soltanto

nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a 12.500 euro (11/e) annui. I dati di cui al presente

comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di sistemi informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo

da facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati,

nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare. Sino alla costituzione del suddetto

archivio, che deve avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le informazioni di cui al comma 4

devono risultare da apposito registro.

6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno conservati per la durata di dieci anni".

Articolo 13, comma 7: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il personale incaricato dell'operazione

che contravviene alle disposizioni di cui ai commi precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a

lire venticinque milioni” (ID.: MULTA DA EURO 2.582 AD EURO 12.911).

M) - SANZIONI A CARICO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE CHE VIOLA GLI

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI DI OPERAZIONI

SOSPETTE.

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (legge antiriciclaggio).

Articolo 5 (Sanzioni, procedure, controlli).

comma 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione delle segnalazioni previste dall'articolo 3 è punita

con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla metà del valore dell'operazione

 

AGENZIA IMMOBILIARE LOCATELLI s.a.s. di Ottavio Locatelli & C.
Piazza Dante 24 - 28831 Baveno (VB) - Italy
Phone: +39 0323 923558 - Fax: +39 0323 922170
Mobile: +39 348 2301057 - +39 347 2235611
E-Mail: info@locatelli.net
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