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MODALITA' DI CALCOLO DELLE RENDITE O PENSIONI, DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI Come è noto, con decreto 10 dicembre 1998 del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la misura del
saggio degli interessi legali di cui all’art.1284 del codice civile è
stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal
1° gennaio 1999. A seguito di tale provvedimento, ai sensi dell’art.3, comma
164, della legge 23 dicembre 1996, n.662, il direttore generale del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con
il Ragioniere generale dello Stato, con decreto 11 gennaio 1999 (G.U.n.9
del 13 gennaio 1999), ha adeguato le modalità di calcolo delle rendite
o pensioni, dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell’applicazione
dell’imposta di registro e sulle successioni e donazioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il valore della rendita o
pensione è costituito:
Si riporta, di seguito, il nuovo prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento. I nuovi valori
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