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Obbligo allineamento catastale

Obbligo allineamento catastale

dal 1° luglio 2010 esiste l’obbligo di allineamento alle risultanze del catasto dei dati catastali

Molti proprietari che si apprestano a vendere un proprio immobile non lo sanno ancora ma dal 1° luglio 2010 esiste l’obbligo di allineamento alle risultanze del catasto dei dati catastali indicati nei rogiti per le compravendite .
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, A PENA DI NULLITÀ, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
In parole povere:
Se un immobile non è allo stato di fatto risultante come sulle schede catastali (la scheda deve riportare fedelmente il “disegno” della casa come è in realtà) lo stesso immobile non si può vendere (l’atto sarebbe nullo).
Inoltre i dati catastali devono essere esattamente intestati alla proprietà dell’immobile.
Se i dati catastali si possono “allineare” con una semplice voltura (si regolarizza l’intestazione al catasto con una minima spesa) NON SEMPRE le difformità interne dell’alloggio rispetto a quanto depositato al catasto (ed al comune) si possono sanare.
Capita molto spesso che immobili oggetto nel tempo di opere interne non autorizzate, oggi NON si possano sanare o, magari, si possono sanare fatto salvo spese consistenti per oneri e sanzioni, se non addirittura arrivare alla necessità di effettuare opere murarie interne per eliminare gli abusi e ripristinare la casa come era una volta .
Le norme in esame si applicano agli atti pubblici e alle scritture private autenticate tra vivi.
PRESTATE MOLTA ATTENZIONE
PRIMA di promettere in vendita il vostro immobile verificate attentamente l’esatta corrispondenza della scheda catastale, delle visure catastali, delle concessioni edilizie e dei progetti depositati in comune.
PRESTATE MOLTA ATTENZIONE
Effettuare gli accertamenti solo dopo aver ricevuto una caparra è la mossa più sbagliata da farsi.
Ricordate che gli uffici tecnici dei comuni hanno tempi burocratici piuttosto lunghi e come detto sopra, in caso di difformità, non sempre si può procedere a sanatorie.
Affidatevi per tempo ad un tecnico professionista per effettuare le opportune verifiche del caso.
Se avete dei dubbi e volete verificare la documentazione del vostro immobile oppure più semplicemente non siete in possesso della scheda catastale del vostro immobile e volete recuperarla, potete chiedere informazioni ad un professionista.

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